Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennita' di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e' incaricato di provvedere alla corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla presente legge in favore dei lavoratori frontalieri italiani divenuti disoccupati in Svizzera a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro. Presso l'INPS e' istituita, per l'intero periodo di validita' dell'accordo di cui al comma 1, la gestione con contabilita' separata per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, finanziata dalla retrocessione da parte elvetica delle quote di contribuzione versate dai lavoratori. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico della gestione di cui al comma 2. La corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione, a norma della presente legge, e' limitata all'esaurimento delle disponibilita' della gestione di cui al comma 2.

Testo vigente dal 10 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-05;147~art1 · fonte del testo

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