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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Nell'ipotesi contemplata dalla lettera b) dell'art. 14 del R. decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 163, la riserva matematica da trasferirsi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e' calcolata considerando il contributo della piu' alta classe di salario stabilito dall'art. 48 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, per i periodi di navigazione tra il 1° luglio 1920 e il 30 aprile 1939-XVII, e i contributi stabiliti dalla tabella A e B del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, per la navigazione successiva al 1° maggio 1939-XVII, sulla base di una retribuzione di importo pari alle competenze medie stabilite a norma dell'art. 15 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito nella legge 17 aprile 1923-I, n. 473, sulle quali e' stato corrisposto, per i periodi stessi, il contributo alla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 23 gennaio 1941-XIX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - HOST VENTURI - DI REVEL - RICCI
[13]Visto:
[14](ai sensi dei R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
[15]MUSSOLINI
Testo in vigore dal 3 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
