Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1933 al 16 dicembre 2009. 1300 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Gli articoli 14, 19, 21, 22, 25, 31, 32, 34, 38 del R. decreto 26 ottobre 1919, n. 1996, sono modificati come appresso: Art. 14. - Agli effetti del presente decreto la navigazione deve essere compiuta a scopo professionale e deve essere effettiva. Le persone dello Stato Maggiore che avendo almeno dieci anni di navigazione effettiva sono chiamate dagli armatori, dai cantieri navali, dalle organizzazioni sindacali degli armatori e della gente di mare, dal Registro italiano navale ed aeronautico a prestare servizio per lavori attinenti alla navigazione o per la tutela di interessi sindacali, possono ottenere il riconoscimento di tali servizi, in ragione di tre quinti della loro durata a tutti gli effetti della presente legge, versando, nelle epoche e con le modalita' stabilite dalla Cassa invalidi, il contributo in ragione del 9 per cento della competenza media dell'ultimo anno antecedente di navigazione. Analoga facolta' e' concessa ai medici di bordo che abbiano almeno 10 anni di navigazione effettiva con contribuzione alla Cassa invalidi e che ne facciano richiesta alla Cassa stessa non oltre un anno dalla data dell'ultimo sbarco. La contribuzione volontaria deve essere versata direttamente alla sede centrale della Cassa a rate trimestrali, in ragione del 9 per cento della competenza media dell'ultimo anno di navigazione. Il periodo di contribuzione volontaria e' computato a tutti gli effetti della presente legge in ragione di tre quinti della sua durata. Il servizio prestato sui galleggianti addetti al servizio dei porti e delle rade dalle persone di cui al secondo comma dell'art. 13 e quello compiuto dai piloti, e' computato, a tutti gli effetti della presente legge, per tre quinti della sua durata effettiva. Art. 19. - A favore della Cassa invalidi della marina mercantile e' assegnata sul bilancio dello Stato, ed e' stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, a cominciare dall'esercizio 1930-31, una annualita' che per i primi venti esercizi e' stabilita in quattro milioni e mezzo, e per gli esercizi successivi in lire un milione e mezzo. Con il pagamento di tale annualita' lo Stato resta esonerato da ogni altro onere riferentesi al riconoscimento dei servizi militari ed alle prestazioni della Cassa invalidi, tranne quelli derivanti per la disposizione dell'art. 46, i quali saranno rimborsati indipendentemente dalle suddette annualita'. Art. 21. - Hanno diritto ad una pensione:
tolto: a) le persone che abbiano compiuto almeno 20 anni di navigazione ed abbiano compiuto almeno 60 anni di eta'. Se tra i 20 anni di navigazione ve ne siano almeno 10 compiuti al servizio di macchina la pensione puo' essere liquidata a 55 anni; se siano stati compiuti 20 anni di navigazione al servizio di macchina la pensione puo' essere liquidata a 50 anni;
tolto: b) le persone che siano riconosciute permanentemente inabili alla navigazione per qualunque causa, qualunque sia la loro eta', purche' abbiano compiuto almeno dieci anni di navigazione e, nell'ultimo decennio anteriore all'accertamento dell'invalidita', abbiano compiuto almeno tre anni di navigazione, oppure abbiano compiuto almeno 20 anni di navigazione;
tolto: c) le persone rimaste permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di un infortunio occorso mentre erano imbarcate o per causa di servizio. Art. 22. - La misura della pensione e' stabilita in base alla media delle competenze piu' elevate sulle quali l'inscritto ha contribuito alla Cassa nazionale fascista della previdenza della gente di mare in tre anni di navigazione, ed e' costituita dalla somma di: 1° tanti trentesimi della competenza media suddetta quanti sono gli anni interi della navigazione compiuta dopo il 31 dicembre 1919; 2° tanti centesimi della competenza media quanti sono gli anni interi della navigazione compiuta tra il 1° gennaio 1914 e il 31 dicembre 1919; 3° tanti centocinquantesimi della competenza media quanti sono i residui anni di navigazione computando come un anno intero la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi. In nessun caso la pensione dell'iscritto puo' superare la competenza media ne, se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio in navigazione, a norma del successivo art. 25 ultimo comma, essere inferiore alla meta' della competenza media suddetta. Art. 25. - La pensione liquidata in forza del presente decreto, ad un iscritto o ad una persona della sua famiglia, subisce riduzioni quando il pensionato fruisce di una pensione militare o comunque di una pensione a carico dello Stato o di una pensione liquidata per i versamenti obbligatori a termini del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e la somma delle due pensioni superi la competenza media dell'ultimo triennio di navigazione. In tale caso la pensione della Cassa degli invalidi viene ridotta in modo che il cumulo delle due pensioni non superi la competenza media suddetta. Nel caso in cui sia liquidata una indennita' per infortunio sul lavoro la pensione dell'iscritto o della famiglia, viene ridotta in modo che, cumulata con la pensione corrispondente alla indennita' di infortunio, non superi la competenza media. Art. 31. - Si considera come navigazione mercantile, a tutti gli effetti di questo decreto, anche il periodo d'imbarco su Regie navi in armamento degli iscritti della leva di mare nella Regia marina durante il primo periodo della ferma od in occasione del loro richiamo alle armi. Nella determinazione della competenza media tale periodo di tempo non e' considerato. Art. 32. - I periodi di lavoro compiuti nell'intervallo fra due navigazioni successive e per i quali l'iscritto abbia contribuito obbligatoriamente a termini del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, sono computati utili ai seguenti effetti: Se l'iscritto consegue diritto a pensione dalla Cassa invalidi della marina mercantile gli e' liquidata, quando abbia compiuto il 65° anno di eta', o anche prima di tale eta', se sia riconosciuto inabile in modo assoluto e permanente al lavoro, una quota integrativa di pensione in relazione a tale periodo di lavoro e di contribuzione obbligatoria. Tale quota integrativa di pensione e' uguale al 30 per cento dell'importo complessivo dei contributi obbligatori versati. Essa non e' riversibile a favore della famiglia ed e' a carico della gestione ordinaria della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. Se l'iscritto compie il 65° anno di eta', o e' riconosciuto inabile in modo assoluto o permanente al lavoro, senza che siano verificate le altre condizioni stabilite dall'art. 21 per il conseguimento di una pensione dalla Cassa degli invalidi della marina mercantile, l'intero periodo di navigazione mercantile sara' computato utile agli effetti del conseguimento di una pensione secondo le norme dell'art. 7 del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603. In tal caso si considera versato e si trasferisce al fondo dell'assicurazione obbligatoria in relazione al periodo di navigazione compiuto dopo il 1° luglio 1920, il contributo corrispondente alla piu' alta classe di salario. Art. 34. - Non ha alcun diritto da esperire verso la Cassa degli invalidi la vedova che alla morte dell'inscritto si trovi da lui legalmente separata per propria colpa o che non conti almeno 2 anni di matrimonio, se questo e' stato contratto dopo che l'iscritto abbia raggiunto l'eta' di 50 anni a meno che non vi siano figli minorenni nati dal matrimonio o concepiti prima della morte dell'iscritto o la morte sia dovuta ad infortunio in navigazione nel quale caso si fa astrazione dal termine di due anni. Perde diritto alla pensione la vedova che passa a seconde nozze. Art. 38. - Nel caso in cui un iscritto alla Cassa muoia dopo il 1° gennaio 1920 senza tramandare alla famiglia diritto a pensione, sara' corrisposto alla vedova, purche' non separata per propria colpa, con sentenza passata in giudicato o in mancanza di esso, ai figli di eta' inferiore ai 15 anni, con le norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita' e vecchiaia, un assegno di L. 50 per sei mesi a decorrere dalla morte. Tale diritto non compete alla vedova ed agli orfani che abbiano gia' diritto all'identico assegno in base all'art. 9 del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-04-09;456~art1 · fonte del testo
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