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[1]Fermo il disposto dell'art. 6 del R. decreto 3 maggio 1923-I, n. 1042, per quanto concerne i locali ed i mobili della Corte di cassazione del Regno e degli Uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia di Roma, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX sono obbligatorie per i Comuni;

  • 1)le spese necessarie per il primo stabilimento delle Corti e Sezioni di Corti di appello e relative Procure generali, delle Corti di assise, dei Tribunali e relative Regie procure, e delle Preture e sedi distaccate di Pretura;
  • 2)le spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti Uffici; nonche', per le sedi distaccate di Pretura, anche le spese per i registri e gli oggetti di cancelleria;
  • 3)le spese per la pulizia dei locali innanzi indicati; esclusa quella nell'interno delle stanze adibite agli Uffici alla quale attendono o gli uscieri giudiziari a termini dell'articolo 175 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-II, n. 2271, ed in loro mancanza dei giornalieri a sensi del R. decreto 7 marzo 1938-XVII, n. 305, ovvero, negli Uffici giudiziari ai quali giusta la tabella organica non e' addetto alcun usciere, le persone nominate dai capi degli Uffici medesimi a norma dell'articolo 141, lettera F), del regolamento generale giudiziario approvata con R. decreto 14 dicembre 1865, n. 2641.

[2]Tuttavia non sono comprese fra le dette spese obbligatorie per i Comuni quelle necessarie per il funzionamento delle Sezioni di Corti di appello per i minorenni e dei Tribunali per i minorenni e rispettive Regie procure, quando questi Uffici funzionano nello stesso edificio, ove ha sede il centro di rieducazione dei minorenni: in tal caso alle spese per il funzionamento degli Uffici medesimi si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 49 dello stato di previsione della spesa per il Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1940-1941 e nei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Testo in vigore dal 27 maggio 1941 al 15 gennaio 1952

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 150/1986

    Questione infondata
    27 giugno 1986

    Lo Stato, dovendo attuare "nei servizi che dipendono" da esso "il più ampio decentramento amministrativo" (art. 5 Cost.), ben può valersi, nell'esercizio delle sue funzioni amministrative (ed analogamente a quanto nella Carta espressamente previsto per l'attività amministrativa delle Regioni), degli uffici dei Comuni (oltre che delle Province e degli altri enti locali), evitando, in tal modo, di creare, anche nelle località più decentrate, propri ed appositi organi tecnici che costituirebbero un doppione di quelli degli enti territoriali. Sicché - a parte il non pertinente richiamo all'art. 110 Cost., che segna piuttosto il confine tra le competenze del Consiglio superiore della magistratura e quelle del Ministro della giustizia - il censurato affidamento ai Comuni dei compiti di provvista e manutenzione dei locali adibiti ad uffici giudiziari non confligge con gli artt. 5 e 128 Cost.; ne' tali articoli risultano violati in conseguenza dell'accollo ai Comuni medesimi delle relative spese, tenuto conto della entità del contributo statale annuo che la stessa legge prevede, e del sostegno dato dallo Stato alla finanza locale. (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 l. 24 aprile 1941, n. 392 e dell'art. 91, lett. D), n. 1, del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, in riferimento agli artt. 5, 110 e 128 Cost., in forza dei quali - rispettivamente - i comuni sono tenuti, con accollo del relativo onere finanziario, alla provvista e manutenzione dei locali ad uso degli uffici giudiziari che in essi hanno sede, ed alle spese per gli uffici di conciliazione).

    Art. 5 cost. · Art. 110 cost. · Art. 128 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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