Il trasferimento e la nomina sono subordinati al parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, che dovra' essere emesso al termine di un periodo di esperimento di sei mesi, cui sara' sottoposto sulla base dell'ordine di iscrizione in graduatoria, un numero di ufficiali pari a quello che dovra' essere trasferito o nominato nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali col grado di maggiore o di capitano. Il parere della Commissione ordinaria di avanzamento dovra' essere espresso sulla base di un rapporto informativo riguardante il predetto periodo di esperimento.

Testo vigente dal 5 gennaio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1511~art6 · fonte del testo

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