Art. 1055 c.o.m. — Avanzamento ad anzianità degli ufficiali

L'avanzamento ad anzianita' si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo, con le modalita' previste dall'articolo 1071, commi 3 e 4. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione e' idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneita' e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1055 · fonte del testo

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