Il trasferimento degli ufficiali di cui al primo comma del precedente art. 1 ha luogo con lo stesso grado e anzianita' posseduti nel ruolo di provenienza. La nomina degli ufficiali di cui al secondo comma dello stesso art. 1 ha luogo con il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo e con anzianita' assoluta pari a quella posseduta al momento di detta cessazione. L'anzianita' relativa e' fissata in base alle norme di cui agli articoli 5 e seguenti della legge 11 marzo 1926, numero 397.

Testo vigente dal 5 gennaio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1511~art3 · fonte del testo

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