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Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, e 6, secondo comma, del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1952, N. 74)).
Testo in vigore dal 18 marzo 1952 al 22 dicembre 2008
