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Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, e 6, secondo comma, del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49. In deroga alle disposizioni dell'art. 11 del decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, e' autorizzata la destinazione dei saldi attivi di rivalutazione monetaria per costituire o integrare il fondo di anzianita' e di quiescenza del personale dipendente che le societa' e gli enti tassati in base a bilancio debbono accantonare in conformita' all'art. 2429 del Codice civile.
Testo in vigore dal 4 aprile 1949 al 18 marzo 1952
