Art. 675 — Sanzioni disciplinari
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 64.
Abrogato dal 31 maggio 2017
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 64.
Abrogato dal 31 maggio 2017
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2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1994 al 31 maggio 2017. 202 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai docenti e impiegati di ruolo destinati all'estero sono inflitte le sanzioni disciplinari stabilite per le loro rispettive categorie. La punizione di primo grado e' inflitta: dal preside se si tratta di docenti, dal direttore didattico se si tratta di docenti elementari, dall'agente diplomatico e consolare se si tratta di presidi o direttori, ovvero se si tratta di lettori o di docenti destinati agl'istituti di cui all'articolo 633 e all'articolo 640, comma 16. Le punizioni di grado superiore, compresa la sospensione sino a un mese, possono essere inflitte dal Ministro per gli affari esteri dopo aver preso visione delle discolpe scritte dell'interessato. Il docente o impiegato in destinazione all'estero incolpato di una mancanza per la quale e' comminata una punizione piu' grave di quelle contemplate nei commi 1, 2 e 3, cessa dal servizio all'estero ed e' restituito al ruolo d'appartenenza. Tutti gli atti relativi all'accertamento della commessa mancanza sono comunicati, per l'adozione dei relativi provvedimenti disciplinari, dal Ministero degli affari esteri al Ministero da cui dipende il ruolo d'appartenenza. Se la mancanza sia stata commessa da un preside o da un docente di scuola secondaria l'accusa e' sostenuta dinanzi al consiglio di disciplina da un delegato del Ministero degli affari esteri.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art675 · fonte del testo
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