Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2012 al 31 maggio 2017. Leggi il testo vigente →

Per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale che si trasferisce il pagamento delle spese sostenute nei limiti di kg 500 e di kg 300 per ciascun familiare a carico, elevati a kg 1000 per i direttori degli istituti di cultura ed i presidi titolari di istituto di istruzione secondaria superiore ed a kg 500 per ciascun familiare a loro carico. I quantitativi indicati nel comma 1 si intendono al netto di imballaggio. L'imballaggio non puo' superare i tre quarti del peso netto degli oggetti spediti. Qualora i documenti di spedizione indichino, invece del peso, il volume, un metro cubo si considera equivalente a kg 150. Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle di imballaggio e del relativo materiale e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico e lo scarico lungo l'itinerario, ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito degli effetti, nonche' per l'eventuale magazzinaggio fino a un massimo di trenta giorni. E' pagata l'assicurazione per il trasporto degli effetti per i tragitti fuori del territorio nazionale secondo i massimali da stabilirsi periodicamente con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Per quanto riguarda le spedizioni da e per l'Italia, ((la spedizione puo' essere effettuata)), nei limiti di peso sopraindicati, da qualunque localita' sita in Italia alla sede di servizio e viceversa. Il Ministero puo' predisporre secondo condizioni e modalita' da stabilire con apposito decreto una lista di societa' di trasporti internazionali da abilitare ai fini della ammissibilita' della richiesta di rimborso di cui al comma 1. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa citta', e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a 180 giorni, il pagamento delle indennita' di cui al comma 1 e' corrisposto soltanto ad uno di essi, con gli aumenti che spetterebbero qualora il coniuge fosse a carico.19

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs 27 febbraio 1998, n. 62

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il D.Lgs 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47,comma 1) che "le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999"

Testo in vigore dal 1 gennaio 2012 al 31 maggio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1998 al 1 gennaio 2012. 8 parole tolte, 5 parole aggiunte.

… il Ministro per il tesoro. Per quanto riguarda le spedizioni da e per l'Italia, tolto: le spedizioni stesse possono essere effettuate aggiunto: la spedizione puo' essere effettuata, nei limiti di peso sopraindicati, da qualunque localita' sita in Italia alla sede … abilitare ai fini della ammissibilita' della richiesta di rimborso di cui al comma 1tolto: . 5-ter. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art666 · fonte del testo

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