Art. 666 — Trasporto degli effetti
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 64.
Abrogato dal 31 maggio 2017
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 64.
Abrogato dal 31 maggio 2017
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4 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2012 al 31 maggio 2017. 339 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale che si trasferisce il pagamento delle spese sostenute nei limiti di kg 500 e di kg 300 per ciascun familiare a carico, elevati a kg 1000 per i direttori degli istituti di cultura ed i presidi titolari di istituto di istruzione secondaria superiore ed a kg 500 per ciascun familiare a loro carico. I quantitativi indicati nel comma 1 si intendono al netto di imballaggio. L'imballaggio non puo' superare i tre quarti del peso netto degli oggetti spediti. Qualora i documenti di spedizione indichino, invece del peso, il volume, un metro cubo si considera equivalente a kg 150. Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle di imballaggio e del relativo materiale e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico e lo scarico lungo l'itinerario, ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito degli effetti, nonche' per l'eventuale magazzinaggio fino a un massimo di trenta giorni. E' pagata l'assicurazione per il trasporto degli effetti per i tragitti fuori del territorio nazionale secondo i massimali da stabilirsi periodicamente con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Per quanto riguarda le spedizioni da e per l'Italia, la spedizione puo' essere effettuata, nei limiti di peso sopraindicati, da qualunque localita' sita in Italia alla sede di servizio e viceversa. Il Ministero puo' predisporre secondo condizioni e modalita' da stabilire con apposito decreto una lista di societa' di trasporti internazionali da abilitare ai fini della ammissibilita' della richiesta di rimborso di cui al comma 1. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa citta', e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a 180 giorni, il pagamento delle indennita' di cui al comma 1 e' corrisposto soltanto ad uno di essi, con gli aumenti che spetterebbero qualora il coniuge fosse a carico.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art666 · fonte del testo
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