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Per i viaggi di trasferimento all'estero o dall'estero o fra sedi all'estero spetta:

  • a)per i percorsi in ferrovia, il pagamento delle spese relative alla prima classe con eventuale supplemento rapido a tutto il personale nonche' di quelle relative al vagone letto in compartimento singolo ai presidi, docenti di scuola secondaria, ispettori, direttori didattici, funzionari direttivi, docenti e lettori presso istituzioni scolastiche e culturali straniere. Il Ministero puo' autorizzare, in considerazione dei disagi del viaggio o di particolari circostanze, il pagamento delle spese relative al vagone letto in compartimento doppio o, in mancanza, in compartimento singolo a favore di altro personale. Per i tratti in territorio nazionale, ove si abbia diritto a riduzione ferroviaria, le spese di viaggio competono entro i limiti della riduzione stessa;
  • b)per i percorsi marittimi, il pagamento delle spese, comprensive del passaggio e del vitto, per una cabina di prima classe singola al personale, specificatamente elencato al punto a), avente diritto al vagone letto in compartimento singolo, e per un posto di prima classe al restante personale;
  • c)per i percorsi in aereo, il pagamento delle spese per la prima classe al personale, specificatamente elencato al punto a), avente diritto al vagone letto in compartimento singolo e per la classe turistica al restante personale. Per i tragitti effettuati con altri mezzi si applicano le disposizioni dell'articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Oltre al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi spetta il trattamento di cui all'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Ai viaggi di trasferimento del personale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. I trattamenti di cui sopra si estendono, con l'osservanza dei criteri previsti dall'articolo 196, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai familiari a carico, di cui all'articolo 659. Il personale che cessi dalle funzioni all'estero per ragioni diverse dal richiamo o dalla destinazione ad altra sede ha diritto per se' e per i familiari a carico al pagamento, a norma del presente capo, delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti per trasferirsi al luogo di residenza prescelto in Italia o, nei limiti di tali spese, in altro paese. Il personale cessato dalle funzioni che non si trasferisca entro un anno dalla data di cessazione decade dal diritto.

Testo in vigore dal 19 maggio 1994 al 15 aprile 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art665 · fonte del testo

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