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Le spese di viaggio per e dall'Italia, in occasione del congedo ordinario, purche' usufruito di norma durante le ferie scolastiche locali, sono rimborsate ogni biennio nella misura di due terzi al personale in servizio nei paesi dell'Europa e del Mediterraneo e di quattro quinti al personale in servizio in altri paesi. Le spese predette sono corrisposte per il percorso dalla sede di servizio fino a Roma e ritorno in sede. Esse sono rimborsate anche per i familiari a carico. Il pagamento ha luogo nei limiti e secondo le modalita' stabilite per i viaggi di trasferimento, con esclusione delle spese per il trasporto degli effetti; per il viaggio in aereo, il rimborso delle spese relative alla prima classe spetta solo al personale con qualifica non inferiore all'ex qualifica di dirigente superiore e ai familiari a carico. Il diritto al rimborso delle spese e' acquisito dopo lo scadere di 18 mesi di servizio in sede, ancorche' i viaggi siano stati effettuati prima. Fermo il disposto di cui al comma 3 i viaggi dei familiari possono aver luogo anche in periodo di tempo non corrispondente a quello del congedo del dipendente. Per i figli a carico che compiano studi in localita' diversa da quella di servizio del dipendente, sono corrisposte a domanda, in luogo delle spese di cui ai precedenti commi e nei limiti e con le modalita' ivi stabiliti, le spese per raggiungere la sede di servizio del dipendente stesso e rientrare nella localita' di studio.

Testo in vigore dal 19 maggio 1994 al 15 aprile 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art664 · fonte del testo

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