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Ai posti delle istituzioni scolastiche italiane all'estero che non si siano potuti conferire a termine dell'articolo 662, si provvede mediante comando, per un periodo non superiore a un anno scolastico, del personale di ruolo dipendente dal Ministero della pubblica istruzione. L'accertamento dei requisiti di idoneita' del personale da comandare e' effettuato dalla commissione di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, come modificato dall'articolo unico della legge 13 novembre 1980, n. 789. Durante il detto periodo il personale cosi' comandato conserva il diritto alla sede che occupava nel territorio nazionale. L'onere della relativa spesa e' assunto dal Ministero degli affari esteri.

Testo in vigore dal 19 maggio 1994 al 6 luglio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art652 · fonte del testo

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