Art. 650 — Insegnamento di materie obbligatorie che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra

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Nelle scuole statali di istruzione secondaria all'estero di ogni ordine e grado le ore di insegnamento di materie obbligatorie che non vengono a costituire cattedra o posto-orario sono ripartite fra i docenti di ruolo gia' in servizio con abilitazione specifica od affine, secondo i criteri indicati dall'articolo 649. Le ore, cosi' ripartite, eventualmente eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento sono retribuite con le modalita' di cui allo stesso articolo 649.

Testo in vigore dal 19 maggio 1994 al 31 maggio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art650 · fonte del testo

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