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L'insegnamento della religione cattolica e' impartito in conformita' delle disposizioni richiamate dall'articolo 309. Puo' essere consentito l'insegnamento di altre religioni, in relazione ad esigenze locali.

Testo in vigore dal 19 maggio 1994 al 31 maggio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art630 · fonte del testo

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