Art. 582 — Supplenze temporanee
Articolo abrogato dal decreto 13 dicembre 2000, n. 430.
Abrogato dal 8 febbraio 2001
Articolo abrogato dal decreto 13 dicembre 2000, n. 430.
Abrogato dal 8 febbraio 2001
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4 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1999 al 8 febbraio 2001. 402 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Alla copertura di posti disponibili e non vacanti e di quelli resisi disponibili dopo la data del 31 dicembre, per qualsiasi causa, ovvero per rinuncia o decadenza del personale cui sia stata precedentemente conferita la nomina, si provvede mediante l'assunzione di personale supplente temporaneo, limitatamente al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Le supplenze temporanee di cui al comma 1 sono conferite dal provveditore agli studi sulla base delle apposite graduatorie provinciali permanenti, di cui al comma 2 dell'articolo 581. Nel caso di assenza del coordinatore amministrativo delle scuole d'ogni ordine e grado, si da' luogo alla nomina del supplente temporaneo soltanto quando l'assenza sia di durata superiore a venti giorni e non vi sia nella scuola la possibilita' di affidare le relative funzioni ad un collaboratore amministrativo o la reggenza dei servizi di segreteria ad un coordinatore amministrativo di altra scuola viciniore, al quale essa e', in tale eventualita', conferita dal provveditore agli studi. Nel caso di assenze del personale delle aree funzionali dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi comprese le accademie e i conservatori, e delle istituzioni educative statali, appartenente alla terza ed alla quarta qualifica funzionale, si da' luogo alla nomina del supplente soltanto quando trattasi di sostituzioni per assenze di durata pari o superiore a trenta giorni, con le seguenti modalita':
tolto: a) a partire dal primo assente, nelle scuole con organico, rispettivamente, fino a 10 unita' di personale ausiliario ed a 4 unita' di personale collaboratore;
tolto: b) a partire dal secondo assente in poi, nelle scuole con organico, rispettivamente, superiore a 10 unita' di personale ausiliario ed a 4 unita' di personale collaboratore. Le supplenze temporanee di cui ai commi 3 e 4 sono conferite dal direttore didattico o dal preside, secondo l'ordine della graduatoria di circolo o d'istituto, formata sulla base della rispettiva graduatoria provinciale. Esse sono disposte per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, a partire dal primo giorno in cui si determinano le condizioni previste dai commi medesimi, e, per le supplenze temporanee di cui al comma 4, limitatamente al periodo compreso tra l'inizio ed il termine delle lezioni, con l'esclusione delle vacanze natalizie e pasquali. I provvedimenti di conferimento di supplenze adottati in difformita' delle disposizioni contenute nel presente e nel precedente articolo sono privi di effetti, ferma restando la responsabilita' diretta di coloro che li abbiano disposti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 13 DICEMBRE 2000, N. 430
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art582 · fonte del testo
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