La retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale sia la loro durata ((...)), spetta limitatamente al servizio effettivamente prestato. Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel corso dell' anno scolastico, il trattamento economico di cui al comma 1 dell' articolo 527 e' corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di trenta giorni.

Testo vigente dal 21 novembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 novembre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1994 al 21 novembre 1994. 8 parole tolte.

La retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale sia la loro durata tolto: con esclusione di quelle di cui all'articolo 527aggiunto: ..., spetta limitatamente al servizio effettivamente prestato. Per le supplenze di durata inferiore ad …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art528 · fonte del testo

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