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Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, come modificate dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'aspettativa per mandato parlamentare e' disciplinata dall'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concesse dal direttore didattico o dal preside.

Testo in vigore dal 19 maggio 1994 al 5 luglio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art563 · fonte del testo

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