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La retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale sia la loro durata con esclusione di quelle di cui all'articolo 527, spetta limitatamente al servizio effettivamente prestato. Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel corso dell' anno scolastico, il trattamento economico di cui al comma 1 dell' articolo 527 e' corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di trenta giorni.

Testo in vigore dal 19 maggio 1994 al 21 novembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art528 · fonte del testo

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