Art. 421 — Commissioni esaminatrici
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 marzo 2020 al 25 luglio 2021. Leggi il testo vigente →
Le commissioni dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono nominate con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente e sono composte da:
- a)tre docenti universitari, dei quali almeno due che professino un insegnamento compreso nel settore disciplinare di cui trattasi;
- b)un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente;
- c)un ispettore tecnico. Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilita'. Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d'arte e i licei artistici, i membri di cui alla lettera a) sono scelti, a seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica. Il presidente e' nominato tra i membri di cui alla lettera a) del comma 1. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai componenti le commissioni giudicatrici previste dal presente articolo sono corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata. 76
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12
76Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato".
Testo in vigore dal 10 marzo 2020 al 25 luglio 2021
