Art. 421 — Commissioni esaminatrici
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Le commissioni dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono nominate con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente e sono composte da:
- a)tre docenti universitari, dei quali almeno due che professino un insegnamento compreso nel settore disciplinare di cui trattasi;
- b)un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente;
- c)un ispettore tecnico. Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilita'. Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d'arte e i licei artistici, i membri di cui alla lettera a) sono scelti, a seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica. Il presidente e' nominato tra i membri di cui alla lettera a) del comma 1. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai componenti le commissioni giudicatrici previste dal presente articolo sono corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata.
Testo in vigore dal 19 maggio 1994 al 10 marzo 2020
