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Le istituzioni scolastiche non statali di cui all'articolo 352, comma 1, funzionanti da almeno un anno, possono ottenere di essere pareggiate alle statali corrispondenti se siano tenute da enti pubblici o dagli enti ecclesiastici di cui all'articolo 7 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e al Protocollo del 18 novembre 1984, ratificato con legge 20 maggio 1985, n. 222. Per la concessione del pareggiamento, oltre alle condizioni specificate nell'articolo 355, si richiede:

  • a)che il numero e il tipo delle cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali;
  • b)che le cattedre siano occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell' articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118;
  • c)che al personale della scuola sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti. Il pareggiamento comporta gli effetti di cui all'articolo 355, comma 3.

Testo in vigore dal 19 maggio 1994 al 5 febbraio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art356 · fonte del testo

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