Art. 288 — Articolazione interna degli istituti regionali
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 marzo 2001, n. 190.
Abrogato dal 7 giugno 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 marzo 2001, n. 190.
Abrogato dal 7 giugno 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1994 al 7 giugno 2001. 83 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Gli istituti regionali si articolano in sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola media, per la scuola secondaria superiore e per l'istruzione artistica, per le attivita' di educazione permanente, ed in servizi comuni di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca sperimentale e di organizzazione delle attivita' di aggiornamento. La sezione dell'istruzione artistica e' competente anche per i licei artistici e gli istituti d'arte. Le sezioni operano unitariamente per materie e attivita' di interesse comune.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art288 · fonte del testo
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