Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 maggio 1994 al 28 giugno 2003. Leggi il testo vigente →

Il consiglio di amministrazione e' composto:

  • a)dal presidente;
  • b)da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
  • c)da due rappresentanti del dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente in materia di spettacolo;
  • d)da un rappresentante del Ministero del tesoro;
  • e)dal direttore;
  • f)da due rappresentanti del collegio dei docenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Il Consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, dura in carica tre anni e puo' essere confermato. Le funzioni di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Testo in vigore dal 19 maggio 1994 al 28 giugno 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art230 · fonte del testo

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