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Possono realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per gruppi di alunni di classi diverse, attivita' di arricchimento e di integrazione degli insegnamenti curriculari alle seguenti condizioni:

  • a)che l'orario complessivo settimanale di attivita' non superi le trentasette ore, ivi compreso il "tempo-mensa";
  • b)che vi siano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
  • c)che il numero degli alunni interessati non sia inferiore, di norma, a venti;
  • d)che la copertura dell'orario sia assicurata per l'intero anno con lo svolgimento, da parte dei docenti contitolari delle classi cui il progetto si riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle stabilite per l'orario settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo le modalita' stabilite in sede di contrattazione collettiva o, nel caso di mancata disponibilita' degli stessi, con l'utilizzazione, limitata alle ore necessarie, di altro docente titolare del plesso o del circolo, tenuto al completamento dell'orario di insegnamento; ovvero, qualora non si verifichino dette condizioni, con l'utilizzazione di altro docente di ruolo disponibile nell'organico provinciale. Le attivita' di tempo pieno, di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989, alle seguenti condizioni:
  • a)che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
  • b)che l'orario settimanale, ivi compreso il "tempo-mensa", sia stabilito in quaranta ore;
  • c)che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l' organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'articolo 128. 12 I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attivita' di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 20 giugno 1996, n. 323 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425

12

Il D.L. 20 giugno 1996, n. 323 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Nelle scuole elementari, fermo restando il disposto dei commi precedenti, il personale delle dotazioni organiche provinciali puo' essere utilizzato per lo svolgimento delle attivita' di tempo pieno, autorizzate in deroga a quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, in relazione ad accertate esigenze connesse alle specifiche situazioni locali."

Testo in vigore dal 17 agosto 1996 al 3 marzo 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 17 agosto 1996

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1994 al 17 agosto 1996.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 20 giugno 1996, n. 323 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425

    Il D.L. 20 giugno 1996, n. 323 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Nelle scuole elementari, fermo restando il disposto dei commi precedenti, il personale delle dotazioni organiche provinciali puo' essere utilizzato per lo svolgimento delle attivita' di tempo pieno, autorizzate in deroga a quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, in relazione ad accertate esigenze connesse alle specifiche situazioni locali."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art130 · fonte del testo

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