Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 2025 al 7 agosto 2026. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate (articolo 15-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. 2. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della sanzione di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. 3. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

  • a)insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro;
  • b)tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a:
  • a)versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
  • b)versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 5. Nei casi previsti dal comma 3, nonche' in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 38 del richiamato testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi. 6. L'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non e' eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 14 del citato testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro novanta giorni dalla scadenza.

Testo in vigore dal 26 marzo 2025 al 7 agosto 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art96 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari