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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

del rimborso in conto fiscale (articolo 78, commi 27, 28, 29, 33, legge n. 413 del 1991; articolo 1, commi 4-bis e 4-ter, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) 1. E' istituito il conto fiscale, la cui utilizzazione e' obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di partita IVA. L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge. 2. Ciascun contribuente dovra' risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti e i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di pi stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potra' essere consentita dall'amministrazione finanziaria l'apertura di pi conti intestati allo stesso contribuente. 3. Il conto fiscale e' tenuto presso l'agente della riscossione. 4. I rimborsi sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall'articolo 13, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate -Fondi di bilancio». 5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di attuazione della presente disposizione. 6. L'erogazione del rimborso e' effettuata nei limiti e alle condizioni seguenti:

  • a)entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente e attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'ufficio competente e contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia;
  • b)il rimborso sara' erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi gia' erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta;
  • c)il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) sara' erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'articolo 38-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di durata quinquennale. Non e' dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente.

Testo in vigore dal 26 marzo 2025 al 7 agosto 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art81 · fonte del testo

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