Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 2025 al 20 dicembre 2025. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]su redditi diversi (articolo 25 legge 13 maggio 1999, n. 133)
[2]1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di redditi diversi, le societa' e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, concernente la determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta e' a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a euro 20.658,28 ed e' a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al richiamato articolo 11 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.
Testo in vigore dal 26 marzo 2025 al 20 dicembre 2025
