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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1](articolo 3 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)

[2]1. L'autorita' competente per il territorio nazionale e' il direttore generale delle finanze. 2. Le autorita' nazionali abilitate a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 192, comma 2, sono:

  • a)l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate;
  • b)l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
  • c)l'ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze. 3. Gli uffici di collegamento indicati al comma 2, ai fini dell'attivita' di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 192, comma 1, hanno le seguenti competenze:
  • a)l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate e' competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 192, comma 1, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi degli articoli 62 e 64 di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • b)l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 192, comma 1, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • c)l'ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze e' competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 192, comma 1, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43. 4. Il direttore generale delle finanze designa, con apposito provvedimento, l'ufficio centrale di collegamento, nonche' l'ufficio di collegamento di cui al comma 3, lettera c). 5. L'ufficio centrale di collegamento e gli uffici di collegamento indicati al comma 2 sono ricompresi nell'ambito degli uffici gia' esistenti presso il Dipartimento delle finanze e le Agenzie fiscali.

Testo in vigore dal 26 marzo 2025 al 7 agosto 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art194 · fonte del testo

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