Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]anticipato (articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Se vi e' pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell'esecuzione pu autorizzare l'agente della riscossione a procedere all'incanto in deroga ai termini previsti dall'articolo 163.
Testo vigente dal 26 marzo 2025
