Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]della riscossione per situazioni eccezionali (articolo 19-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative a un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione puessere sospesa, per non pidi dodici mesi, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Testo vigente dal 26 marzo 2025
