Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 2025 al 7 agosto 2026. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]al domicilio digitale (articolo 26-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Gli atti e le comunicazioni dell'agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalita' e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Testo in vigore dal 26 marzo 2025 al 7 agosto 2026
