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Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. 2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore

Testo in vigore dal 1 gennaio 2008 al 25 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 2001 al 1 gennaio 2008. 31 parole tolte, 33 parole aggiunte.

Il congedo di cui tolto: agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, aggiunto: all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratricetolto: , spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. aggiunto: 2. Il congedo di cui all'articolo tolto: 27, comma 2 aggiunto: 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. tolto: Al lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e 2, e' riconosciuto il diritto di cui all'articolo 28. aggiunto: L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art31 · fonte del testo

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