Art. 50 — Adozioni e affidamenti (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)

Il congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti. Il limite di eta', di cui all'articolo 47, comma 1, e' elevato a sei anni. Fino al compimento dell'ottavo anno di eta' si applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'eta' compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino e' fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall'articolo 47, comma 2.

Testo vigente dal 26 aprile 2001

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art50 · fonte del testo

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