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[1]Tassa per autoveicoli in temporanea importazione
[2]Regio decreto-legge 3 gennaio 1926 n. 44, art. 2 (2°, 3°, 4° e 5° comma)
[3]Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 16
[4]Le autovetture ed i motocicli ad uso privato, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero, decorso il periodo di tre mesi di franchigia di cui al successivo art. 18, possono circolare in Italia anche per altri nove mesi contro pagamento, presso qualsiasi Ufficio esattore, di un dodicesimo della tassa annuale per ciascun mese di soggiorno oltre il terzo e sino al dodicesimo mese. Ogni frazione di mese si computa per un mese intero. Le autovetture ed i motocicli, non riesportati alla scadenza di un anno, si considerano nazionalizzati e non possono circolare in Italia senza il pagamento della normale tassa di circolazione. Le precedenti disposizioni si applicano anche agli autoscafi esteri ad uso privato, temporaneamente importati ed adibiti al trasporto di persone. Gli autobus adibiti al trasporto di persone e gli autocarri adibiti al trasporto di merci, nonche' i relativi rimorchi importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero, possono circolare in Italia contro il pagamento di un trentaseiesimo della tassa annuale per ogni dieci giorni di soggiorno o frazione di essi. Il trattamento tributario di cui al presente articolo e' subordinato alla sussistenza della reciprocita' di trattamento da parte del Paese estero nel quale risiede il possessore dell'autoveicolo temporaneamente importato.
Testo in vigore dal 10 febbraio 1953 al 23 luglio 2016
