[1]Controversie relative all'applicazione del tributo

[2]Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 24.

[3]((I ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative all'applicazione della tassa di di circolazione sono decisi dall'intendente di finanza. Contro tali decisioni se l'ammontare controverso della tassa superi le L. 50.000, e' ammesso ricorso al Ministro per le finanze nel termine di giorni trenta dalla loro notificazione)). Le decisioni del Ministero e quelle definitive delle Intendenze, contro le quali non sia stato presentato ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo, possono impugnarsi soltanto dinanzi all'autorita' giudiziaria entro il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.

Testo vigente dal 31 marzo 1955

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 marzo 1955

Confronto con la versione in vigore dal 10 febbraio 1953 al 31 marzo 1955. 8 parole tolte, 8 parole aggiunte.

I ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative tolto: alla applicazione aggiunto: all'applicazione della tassa di aggiunto: di circolazione sono decisi tolto: dalle Intendenze aggiunto: dall'intendente di finanza. Contro tali decisionitolto: , se l'ammontare controverso della tassa superi le L. tolto: 10 aggiunto: 50.000, e' ammesso ricorso al tolto: Ministero delle Finanze aggiunto: Ministro per le finanze nel termine di giorni trenta dalla loro notificazione. Le decisioni del Ministero e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39~art39 · fonte del testo

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