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[1]Tassa sulla circolazione di prova
[3]La circolazione di prova di cui all'art. 73 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e' soggetta al pagamento delle tasse previste al n. 3 della annessa tariffa H. Il concessionario ha l'obbligo di restituire alla Prefettura la targa di prova entro dieci giorni dalla scadenza della concessione.
Testo in vigore dal 10 febbraio 1953 al 1 gennaio 1996
