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[1](Art. 6 e 7 del R. decreto legislativo 31 dicembre 1923, n. 3227).
[2]I maestri d'arme, i quali non abbiano fatto domanda per essere nominati sottotenenti maestri di scherma o quelli che non siano stati riconosciuti idonei alla nomina saranno mantenuti in servizio conservando l'attuale grado e carica di maestro d'arme, fino al compimento degli anni di servizio per il collocamento a riposo.
Testo in vigore dal 3 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010
