Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n.66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n.66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1935 al 9 ottobre 2010. 132 parole tolte, 14 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: (Art. 63 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).
tolto: Il Ministro della guerra ha facolta', in tempo di mobilitazione, di richiamare i sottufficiali in congedo provvisti di pensione vitalizia o di impiego civile di Stato, purche' siano fisicamente idonei e non abbiano oltrepassato il 65° anno di eta', anche se la loro classe di leva non sia stata richiamata alle armi. In caso di gravi contingenze, il Ministro della guerra puo' richiamare in servizio i detti sottufficiali, previo loro consenso. Essi saranno preferibilmente impiegati in servizi sedentari. Potranno ottenere avanzamento ed all'atto del congedo la pensione di cui godevano sara' nuovamente liquidata in relazione al maggiore servizio prestato ed agli assegni percepiti.aggiunto: Testo unico-art. 36
aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N.66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-15;1514~art36 · fonte del testo
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