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[1](Art. 28 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).
[2]Gli aiutanti di battaglia conserveranno il grado e saranno equiparati al grado di maresciallo maggiore con sola precedenza di anzianita' in servizio. Essi avranno gli stessi assegni, indennita', ed ogni altro diritto stabilito pei marescialli maggiori.
Testo in vigore dal 3 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010
