[1](art. 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; modificato dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120)
[2]Gli iscritti al fondo di cui all'art. 140 sono tenuti a versare al fondo medesimo un contributo del sei per cento dello stipendio e della tredicesima mensilita' calcolato secondo le norme vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato. Detto contributo e' trattenuto sullo stipendio e sulla tredicesima mensilita' a cura dell'amministrazione.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968
