[2]Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, della valutazione dei servizi, compresi quelli militari della misura delle pensioni e delle indennita', della concessione di pensione dipendente da infermita' o morte dovute a causa di servizio, dei cumuli di pensione, dei cumuli di stipendio con pensione, dell'inizio, prescrizione, perdita, riduzione, sospensione e fine del godimento della pensione, e per ogni altro riflesso, sono applicabili, per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni generali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968
