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[1]Il pubblico ministero veglia all'osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone che non abbiano la piena capacita' giuridica, provocando a quest'uopo, nei casi di urgenza, quei provvedimenti conservatorii che siano necessari:

[2]promuove la repressione dei reati;

[3]fa eseguire i giudicati in conformita' dell'art. 89;

[4]ha pure azione diretta per far eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, sempreche' tale azione non sia ad altri pubblici ufficiali attribuita.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art82 · fonte del testo

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