Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. 127 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: In mancanza od impedimento del procuratore generale, regge l'uffizio l'avvocato generale o il sostituto anziano, quando il Ministro per la giustizia non abbia delegato un altro.
tolto: In mancanza od impedimento del procuratore del Re, regge l'ufficio il procuratore del Re aggiunto, e in assenza o impedimento di questo, il sostituto anziano quando il Ministro per la giustizia non abbia delegato un altro.
tolto: In mancanza od impedimento di alcuno dei membri del pubblico ministero, ne esercita temporaneamente le funzioni davanti le Corti il consigliere meno anziano non impedito; davanti ai Tribunali civili e penali, il giudice meno anziano del Tribunale, e quello che venga destinato dal presidente di concerto col procuratore del Re, salvo che il Ministro per la giustizia non abbia all'uopo destinato altro consigliere o giudice.aggiunto: Ordinamento-art. 81 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art81 · fonte del testo
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