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[1]I procuratori generali presso le Corti di appello possano essere collocati a disposizione del Ministro della giustizia, quando cio' sia richiesto da bisogni del servizio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e per un termine non eccedente i sei mesi.

[2]Quando nel termine per cui furono collocati a disposizione non sono stati richiamati alle loro funzioni, essi sono collocati in aspettativa per motivi di servizio per un termine non eccedente due anni.

[3]Se non vengono richiamati alle loro funzioni neppure nel termine dell'aspettativa, essi sono dispensati dal servizio ed ammessi a far valere il loro diritto a pensione a norma di legge.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art175 · fonte del testo

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