Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Ogni funzionario dell'ordine giudiziario ed ufficiale giudiziario deve dimorare nel comune ove ha sede la Pretura, il Tribunale o la Corte presso cui esercita le sue funzioni; e non puo' assentarsene senza una licenza ottenuta ai termini dei regolamenti.

[2]Non sono sottoposti a quest'obbligo i vice pretori onorari.

[3]I contravventori alle disposizioni di quest'articolo sono soggetti a provvedimenti disciplinari, e possono essere privati pure dello stipendio, con decreto ministeriale, per un tempo corrispondente alla assenza illecita.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art14 · fonte del testo

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