Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Lo scrutinio a turno dei magistrati che abbiano presentato i loro titoli entro il termine stabilito e quello di coloro che ne abbiano fatta domanda entro il termine medesimo a' sensi dei due articoli precedenti, devono essere eseguiti dal Consiglio superiore in una medesima sessione di lavoro.

[2]Coloro che, compresi nella richiesta di scrutinio a turno, non inviano i lavori nel termine prefisso, pure non perdendo il diritto allo scrutinio in epoca successiva, non possono pretendere di essere scrutinati durante la sessione in corso.

[3]Prima che siano ultimati tutti gli scrutini indicati nella prima parte del presente articolo non possono essere iniziati nuovi scrutini derivanti da richieste successive.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art118 · fonte del testo

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