Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. 154 parole tolte, 13 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: La domanda di scrutinio indicata nell'articolo precedente, insieme ai lavori, titoli e documenti, deve essere inviata al Ministro entro il termine stabilito nell'avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale.
tolto: Qualsiasi domanda inviata prima della pubblicazione dell'avviso o dopo la scadenza del termine ivi fissato, e' senza effetto.
tolto: Qualora occorra la dichiarazione del Consiglio giudiziario richiesta nell'articolo precedente, la domanda deve essere corredata della detta dichiarazione.
tolto: Per i magistrati che prestino servizio da oltre un biennio presso uffici non dipendenti dalla Corte di appello, la dichiarazione puo' essere fatta dai capi dell'ufficio ai quali sono addetti; e, per coloro che prestino servizio come applicati o trattenuti presso il Ministero della giustizia, sara' fatta, dal Ministro guardasigilli, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero.
tolto: In ogni caso, copia della domanda, quando questa sia direttamente inviata al Ministero, dovra' essere dall'interessato presentata ai suoi capi gerarchici, i quali provvederanno ad inviare al Ministero le informazioni necessarie per lo scrutinio.aggiunto: Ordinamento-art. 117 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art117 · fonte del testo
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